Copyright, Mazza: “La riforma ue farà bene alla musica, il Governo italiano non si opponga”

Copyright, Mazza: “La riforma ue farà bene alla musica, il Governo italiano non si opponga”
Copyright, Mazza: “La riforma ue farà bene alla musica, il Governo italiano non si opponga”

Il voto con larga maggioranza del Parlamento Ue sul testo di compromesso del relatore Voss e il relativo mandato a negoziare nel trilogo con Consiglio e Commissione è stato ovviamente un importante messaggio verso l’industria culturale europea da un lato e verso le grandi piattaforme dall’altro.

Anche se i commentatori, prima e dopo il voto, hanno parlato di confronto tra due mondi contrapposti, in realtà la vicinanza e la collaborazione tra i due settori è ormai consolidata e sviluppata. Nell’era streaming di Netflix e Spotify i contenuti non possono prescindere dalle piattaforme digitali e queste ultime devono riconoscere adeguati diritti per lo sfruttamento.

La direttiva infatti non modifica la struttura giuridica di base esistente, ad esempio nel settore musicale, ma semplicemente opera un chiarimento rispetto alla configurazione ed al ruolo esercitato da alcune realtà, le piattaforme di upload di contenuti, tipicamente video, nei confronti del mercato.

Gli emendamenti votati sul testo originario della Commissione, rispetto anche al testo di luglio, liquidato dalla Commissione giuridica, hanno ulteriormente mediato le differenti posizioni, ovvero garantire una remunerazione adeguata dei titolari dei diritti, chiarire la posizione delle piattaforme UGC rispetto all’attuale scenario con riferimento alla responsabilità previste dalla normativa sul commercio elettronico (safe harbour), e le garanzie per gli utenti dei servizi, ovvero gli uploader.

Cosa prevede il nuovo testo

Vediamo cosa prevede il nuovo testo. Anzitutto la conferma che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. Un passo importante per risolvere la questione del value gap.  In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale.

Questo è un punto rilevante a tutela proprio degli utenti, dato che fino ad oggi potenzialmente, sarebbero loro ad essere chiamati a rispondere della violazione. Un passo avanti quindi non un passo indietro. Inoltre, come già previsto per l’articolo 11, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all’articolo 13 non si estende ai collegamenti ipertestuali per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere giornalistico. Un altro punto che aveva generato allarme per ipotesi di censura, nulla di tutto ciò.

L’emendamento 147, votato dal Parlamento, esclude le misure tecnologiche previste originariamente nell’articolo 13 della Commissione giuridica. Tutta la parte sull’obbligo delle tecnologie di riconoscimento è stata eliminata ed oggi il testo prevede solo una cooperazione in buona fede.

Infine, con riferimento alle procedure legate alle notifiche di violazioni, gli Stati membri dovranno prevedere a che i prestatori di servizi di condivisione di istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al citato articolo conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indugio. I titolari dei diritti dovrebbero giustificare ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati.

I progressi della direttiva

Pertanto è evidente che sono stati fatti molti progressi e che l’estensione del concetto di comunicazione al pubblico alle piattaforme di video sharing non impatta per nulla sul consumatore o utente del servizio ma semplicemente chiarisce che piattaforme come YouTube svolgono un servizio attivo.

La definizione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online” ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell’informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d’autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l’altro promuovendo la visualizzazione, l’attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine.

Le tutele per startup e piccole imprese

Un’ ulteriore salvaguardia, proprio per venire incontro a start up e piccole imprese, come richiesto da più parti, riguarda la definizione di “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” che nel nuovo testo approvato in Parlamento, non si applica alle microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ai prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l’autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici.

I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della direttiva.

Si è trattato quindi di un reale progresso rispetto al testo uscito da JURI e che oggi si troverà ad essere oggetto del negoziato. Molti commentatori hanno purtroppo lavorato su testi della Commissione giuridica, o peggio, su interpretazioni che nulla avevano a che fare con il testo uscito dalla plenaria.

Dal punto di vista dell’industria musicale, anche se il testo approvato avrebbe potuto essere migliore, sono stati raggiunti importanti obiettivi per creare un level playing field adeguato e proporzionato, senza storture concorrenziali e di filiera. Ora ci aspettiamo che anche il nuovo governo italiano comprenda che non vi sono rischi per la struttura stessa della rete, oggi alla base dello sviluppo anche del settore musicale nel nostro Paese, dato che oltre il 50 % del mercato è generato dai ricavi dello streaming, è sostenga un testo che innova e favorisce la crescita del settore digitale.

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Author: iz4wnp