DOMANDA
Siamo un’azienda con sede legale italiana e vendiamo i nostri prodotti a soggetti italiani titolari di partita IVA.
Gentilmente avremmo bisogno di avere una delucidazione in merito all’utilizzo della PEC per l’invio delle fatture elettroniche.
Nel caso che, avvenuta la consegna delle merci con DDT, emessa la fattura elettronica, la PEC non fosse più valida ed il cliente sprovvisto di codice destinatario, come ci si deve comportare ?
Alberto Patria, l’amministratore
RISPOSTA
La fattispecie da Lei sottoposta alla nostra attenzione trova risposta in quanto previsto dal provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche), che al punto 3.3 così prevede:
“…Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
L’articolo Fatture elettroniche con DDT (documento di trasporto), che fare se la Pec non è più valida proviene da Agenda Digitale.